Statuto dell'Associazione

Art. 1 - DENOMINAZIONE
E’ costituita l’Associazione di volontariato denominata “Associazione Amici della Fondazione Ugo Da Como - ODV”, da ora indicata come Associazione.
 
Art. 2 - SEDE E DURATA
L’Associazione ha sede all’interno del complesso monumentale della Fondazione Ugo Da Como, da ora indicata come Fondazione, ed ha durata illimitata.
 
Art. 3 - SCOPI
L’Associazione non ha scopi partitici, né economici, né di lucro. Essa è costituita per fini di carattere sociale e culturale, è retta da principi di democraticità, e intende sostenere l’attività culturale della Fondazione, in accordo con il suo Consiglio di Amministrazione, sulla base di un’apposita Convenzione e secondo lo spirito del testamento del Fondatore. A tale fine si propone tra l’altro di:
a) coadiuvare il Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
b) favorire l’accesso dei visitatori al complesso monumentale della Fondazione;
c) proporre e/o organizzare iniziative per stimolare e sensibilizzare l’amore per l’arte, la storia, le scienze e il territorio all’interno del quale la Fondazione e l’Associazione operano (come conferenze, mostre, concerti, borse di studio, premi, attività didattiche e simili);
d) patrocinare, divulgare e sostenere la conoscenza del complesso monumentale della Fondazione (Casa-museo del Podestà, Rocca di Lonato, giardini e pertinenze) accrescendone il prestigio, anche con la partecipazione di altri enti aventi finalità affini o complementari;
e) provvedere alla realizzazione e stampa di pubblicazioni che possano far conoscere le attività e le ricerche di cui al punto c).
L’ Associazione potrà altresì compiere qualsiasi operazione economica, commerciale, finanziaria, immobiliare e mobiliare atta od utile al conseguimento degli scopi statutari. Essa potrà pertanto assumere interessenze o quote di partecipazione in altre fondazioni, associazioni e società italiane e straniere.
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, salvo che non sia imposta dalla legge.
 
Art. 4 - PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è formato:
a) dalle somme di danaro, titoli, rendite, beni mobili e immobili conferiti inizialmente, come risulta dall’atto costitutivo;
b) dai contributi, donazioni, eredità, lasciti, introiti acquisiti espressamente destinati al patrimonio;
c) da avanzi di gestione non trasferiti agli esercizi successivi.
 
Art. 5 - MEZZI FINANZIARI
Per il conseguimento delle proprie finalità l’Associazione può disporre:
a) dei redditi del patrimonio di cui all’art.4;
b) delle somme che le pervengono da contributi pubblici e privati che non siano destinati ad incrementare il patrimonio;
c) dei contributi dei Soci, sia a titolo volontario che obbligatorio, nella misura di volta in volta deliberata dall’Assemblea e non destinati al patrimonio;
d) di utili o avanzi provenienti da attività di gestione, di promozione, di formazione svolte per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle con esse strettamente connesse; e) delle somme che provengono dall’alienazione di beni facenti parte del patrimonio, deliberate dall’Assemblea e destinate ad uso diverso dall’incremento del patrimonio.
 
Art. 6 - SOCI
Possono aderire all’Associazione le persone fisiche, le associazioni e le persone giuridiche le quali condividano gli scopi dell’Associazione ed abbiano presentato al Consiglio di Amministrazione la domanda di adesione, dichiarando di accettare il presente statuto e tutte le disposizioni legittimamente deliberate dagli organi statutari. Il Consiglio deciderà in merito. I Soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale e a contribuire con la propria opera volontaria e gratuita al raggiungimento degli scopi statutari. Ai Soci potranno essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio e su presentazione di idonea documentazione.
Tutti i Soci godono di uguali diritti e doveri e hanno diritto di voto in Assemblea per l’approvazione e le modifiche degli atti associativi e la nomina degli organi direttivi. I minorenni potranno esercitare l’elettorato attivo tramite un genitore, in qualità di rappresentante legale. Il diritto del Socio non è trasmissibile e la quota associativa non è rimborsabile né rivalutabile.
 
Art. 7 - PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO
Tutti i Soci possono recedere in qualunque momento dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviarsi al Presidente. Si perde la qualità di Socio, con effetto immediato nei seguenti casi:
a) quanto alle persone fisiche: per interdizione, inabilitazione, decesso e condanna penale definitiva;
b) quanto alle associazioni o alle persone giuridiche: nei casi di estinzione, scioglimento, messa in liquidazione e quando siano sottoposte a procedure concorsuali.
Il Consiglio può pronunciare l’esclusione dall’Associazione nei seguenti casi:
a) per il mancato adempimento, senza giustificato motivo, degli obblighi assunti a qualunque titolo verso l’Associazione, ivi compreso il mancato pagamento della quota associativa entro l’anno solare;
b) per aver compiuto fatti contrari alle finalità dell’Associazione;
c) per aver danneggiato in qualunque modo, anche moralmente, l’Associazione, ovvero fomentato dissidi;
d) per inosservanza delle disposizioni contenute nello Statuto, nel regolamento interno e nelle deliberazioni legalmente assunte dagli organi dell’Associazione;
e) per gravi motivi, ritenuti tali dal Consiglio in carica; L’esclusione dovrà essere motivatamente pronunziata previa contestazione degli addebiti all’interessato, con invito a fornire giustificazioni entro il termine stabilito dal Consiglio, non inferiore a 5 giorni.
L’interessato ha diritto al contraddittorio con facoltà di ricorso all’Assemblea dei Soci, che delibererà, definitivamente, in merito, in occasione della prima seduta utile.
 
Art. 8 - ESERCIZIO FINANZIARIO
L’anno sociale decorre dal 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno solare.
 
Art. 9 - ORGANI
Gli organi dell’Associazione sono:
● l’Assemblea dei Soci;
● il Presidente ed il Vice Presidente;
● il Segretario ed il Tesoriere
● il Consiglio di Amministrazione;
● Il Revisore legale dei conti.
 
Art. 10 - ASSEMBLEA
L’Assemblea dei Soci è l’organo deliberante dell’Associazione e dovrà riunirsi almeno una volta all’anno su decisione del Consiglio o nel caso di richiesta di almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto.
Compete all’Assemblea:
1. eleggere il Consiglio di Amministrazione;
2. approvare il bilancio preventivo annuale ed il conto consuntivo entro il 30 marzo di ogni anno;
3. deliberare il programma annuale delle attività dell’Associazione per l’anno in corso;
4. stabilire l’ammontare della quota associativa annuale e la scadenza del pagamento;
5. eleggere il Revisore legale dei conti;
6. approvare eventuali regolamenti interni, convenzioni varie, su proposta del Consiglio;
7. deliberare eventuali modifiche allo Statuto.
L’Assemblea è composta dai Soci in regola con il versamento della quota associativa dell’anno precedente.
Ogni persona giuridica (pubblica o privata) od associazione che abbia aderito all’Associazione ha diritto ad un solo voto e partecipa all’Assemblea per il tramite del proprio legale rappresentante o di persona da questi appositamente delegata per iscritto.
I Soci persone fisiche hanno diritto ad un solo voto e possono farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta.
Ciascun Socio non può accettare più di tre deleghe; i consiglieri non possono accettare deleghe.
L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno dieci giorni prima della data fissata per l’adunanza mediante lettera, e-mail o qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo al fine di informare tutti i Soci.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea dovrà essere esposto presso la sede in apposita bacheca fisica o elettronica almeno 10 giorni prima della data dell’Assemblea. Nell’avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, l’ordine del giorno e la data della prima e della seconda convocazione dell’Assemblea.
L’Assemblea delibera validamente se è presente almeno la metà dei Soci in prima convocazione, e indipendentemente dal numero dei Soci partecipanti, in seconda convocazione.
Tutte le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
L’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione avviene a scrutinio segreto.
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, occorre la conforme proposta da parte del Consiglio di Amministrazione e il voto favorevole del 50% più uno degli aventi diritto di voto, cioè di tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa dell’anno precedente (è ammessa la votazione per delega). Analogamente, dovrà procedersi per deliberare l’eventuale richiesta della personalità giuridica, secondo le vigenti disposizioni di Legge, o l’eventuale trasformazione in società o ente dotato di personalità giuridica, sempre che ciò avvenga nel rispetto dei diritti degli associati e nella compatibilità fra lo scopo dell’Associazione ed il fine proprio del tipo di organismo prescelto.
 
Art. 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione dirige l’attività dell’Associazione, amministra il suo patrimonio, promuove la mutua cooperazione tra gli associati e la vitalità di tutta l’Associazione.
Il Consiglio inoltre:
1. delibera sulle domande di adesione pervenute dalle persone fisiche o giuridiche o da altre associazioni;
2. predispone l’ordine del giorno dell’Assemblea, tenendo conto dei suggerimenti e delle indicazioni preventivamente pervenute dai Soci;
3. cura l’attuazione delle delibere dell’Assemblea e, in particolare, del programma annuale dell’attività. Per comprovati motivi può adottare provvedimenti urgenti da sottoporre alla ratifica della successiva Assemblea;
4. predispone e sottopone all’Assemblea per approvazione il bilancio annuale consuntivo dal quale dovranno risultare i beni e i contributi dell’Associazione ed il bilancio preventivo;
5. stabilisce preventivamente i limiti entro i quali possono essere rimborsate ai membri del consiglio stesso ed ai singoli volontari le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata;
6. approva la polizza assicurativa, e le eventuali successive modifiche, che dovrà essere sottoscritta dal Presidente per tutelare, in base alla normativa vigente, i propri aderenti i quali prestano attività di volontariato;
7. può compiere gli atti non riservati per legge o per Statuto all’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione;
8. vigila sull’osservanza degli adempimenti previsti dalla Legge sulla Privacy (D.Lgs. n.196 del 30.6.2003).
Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di 4 a un massimo di 6 membri eletti tra i Soci.
I membri del Consiglio di Amministrazione, una volta eletti, votano il Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Vicepresidente scegliendoli tra coloro che sono stati eletti dall’Assemblea dell’Associazione; la loro carica ha la durata di tre anni. Essi sono rieleggibili.
Qualora uno dei suoi membri venisse a mancare per qualsiasi causa, sarà sostituito da altro Socio utilizzando le preferenze espresse dall’Assemblea in occasione delle elezioni del Consiglio di Amministrazione, se disponibili, fino al termine del mandato. Se il Presidente fosse dimissionario o venisse a mancare, verrà sostituito con votazione, dai membri rimasti, fino a fine mandato. I consiglieri non hanno diritto a compenso, ma dovrà essere accordato loro il rimborso delle spese documentate sostenute per conto dell’Associazione, purché rientrino nei limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio stesso.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente o dalla metà più uno dei consiglieri e sono valide quando interviene la maggioranza dei membri in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente o, qualora questi sia assente, quello del vicepresidente. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono prevedere, su invito dello stesso, la presenza di figure esterne.
 
Art. 12 - PRESIDENTE
Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio di Amministrazione:
1. almeno tre volte all’anno;
2. quando almeno la metà più uno dei consiglieri lo richiedano;
3. quando ne ravvisi l’opportunità.
Il Presidente ha le seguenti attribuzioni:
1. rappresenta legalmente l’Associazione;
2. ha la firma sociale e può disporre, tramite il Tesoriere, le spese di carattere ordinario, rendendo conto al Consiglio di Amministrazione;
3. convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea nonché del Consiglio di Amministrazione del quale cura l’esecuzione delle delibere.
 
Art. 13 - VICEPRESIDENTE
In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno svolte dal Vicepresidente.
 
Art. 14 - SEGRETARIO
Il Segretario:
1. redige i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea;
2. è responsabile della tenuta del registro degli aderenti a norma dell’art. 3 del decreto ministeriale 14.1.92
3. cura la corrispondenza ed i rapporti con i Soci.
 
Art. 15 - TESORIERE
Il Tesoriere ha la responsabilità della cassa sociale e detiene gli atti e la documentazione e della contabilità dell’Associazione.
Relaziona sulla situazione finanziaria in Consiglio di Amministrazione con verbalizzazione.
Tutte le operazioni di spesa di carattere straordinario devono essere preventivamente sottoposte al Consiglio di Amministrazione.
Le spese relative al funzionamento delle segreteria sono considerate di carattere ordinario.
 
Art. 16 - REVISORE LEGALE DEI CONTI
Il Revisore legale dei conti è preferibilmente iscritto all’Albo dei Revisori Contabili.
Il Revisore, eletto dall’Assemblea, resta in carica fino a revoca o dimissioni.
Al Revisore spetta il controllo della gestione, i riscontri di cassa, l’esame dei documenti contabili, la verifica dei bilanci.
Deve inoltre predisporre una propria relazione al bilancio consuntivo che verrà sottoposta all’approvazione dell’Assemblea.
Il Revisore può intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei Soci, alle quali deve essere comunque convocato.
 
Art. 17 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea dei Soci – come da conforme proposta del Consiglio di Amministrazione – con il voto favorevole del 50% più uno degli aventi diritto di voto, cioè di tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa dell’anno precedente (è ammessa la votazione per delega).
In caso di scioglimento dell’Associazione per impossibilità di conseguire gli scopi indicati nell’art.3, il patrimonio netto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sarà devoluto, con il voto favorevole della maggioranza dei Soci costituenti l’Assemblea nei termini sopra descritti, ad altra istituzione avente scopi affini operante sul territorio nazionale.
 
Art. 18 - PUBBLICITA’ DEGLI ATTI
Tutti i Soci hanno diritto di consultare, previa richiesta, gli atti ed i registri dell’Associazione.
 
Art. 19 - CLAUSOLA ARBITRALE
Eventuali controversie che dovessero insorgere tra i Soci, nonché tra i Soci e gli organi dell’associazione, saranno devolute ad un collegio arbitrale composto da tre membri, che deciderà inappellabilmente e secondo equità, nelle forme dell’arbitrato irrituale.
I primi due arbitri saranno nominati da ciascuna delle parti, il terzo arbitro sarà nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia.
 
Art. 20 - RINVIO
Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia.
 
 
 
Lonato del Garda, 25 febbraio 2023