Lo Statuto della Fondazione Ugo Da Como

STATUTO DELLA FONDAZIONE UGO DA COMO - ETS
 
 
Art. 1
La Fondazione Ugo Da Como è stata eretta in Ente Morale e ne è stato approvato lo Statuto con Regio Decreto del 4 maggio 1942 n. 534, in ottemperanza alle disposizioni del Senatore Ugo Da Como, espresse nel testamento olografo del 21 aprile 1929 e nei successivi codicilli resi pubblici dal notaio Belpietro di Brescia con atto 8 settembre 1941 n. 13573 di repertorio, nonché dal dott. ing. Mario Spada, esecutore testamentario e consigliere a vita.
Le successive modifiche statutarie sono state approvate con Decreto del Presidente della Repubblica del 27 maggio 1971 n. 636 e con registrazione in data 28 giugno 2017 al n. 571del Registro delle Persone giuridiche della Prefettura di Brescia.
Con l’iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, l’Ente assume la denominazione sociale di “Fondazione Ugo Da Como – ETS”.
La Fondazione fissa la propria sede legale in Lonato del Garda (Brescia), nella Casa del Podestà in Via Rocca 2.
 
Art. 2
La Fondazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche e di utilità sociale ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017 e promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni.
Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nell’ottica di uno sviluppo eco sostenibile, la Fondazione svolge le seguenti attività di interesse generale:
- interventi di tutela, conservazione, promozione e valorizzazione dei beni di interesse architettonico, artistico, storico e paesaggistico costituenti il suo patrimonio;
- promozione e valorizzazione del complesso monumentale della Rocca, della Casa del Podestà e delle altre strutture della Fondazione attraverso l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attività editoriali;
- organizzazione e gestione di attività turistiche, quali eventi, visite guidate, rappresentazioni teatrali e circensi e momenti di aggregazione volti a diffondere la conoscenza e la fruibilità del patrimonio della Fondazione, nell’ottica dello sviluppo di un turismo di interesse culturale e sociale;
- valorizzazione del patrimonio librario e archivistico della Fondazione, ivi compresa l’organizzazione e la gestione di attività di carattere residenziale temporaneo destinate a studiosi, ricercatori e traduttori di letteratura e saggistica italiana;
- attuazione di studi e ricerche concernenti i beni architettonici, storici e artistici e paesaggistici e loro pubblicazione;
- programmazione e realizzazione di conferenze, adunanze, giornate di studio e convegni su temi di carattere scientifico, letterario o artistico;
- svolgimento di servizi educativi e di studio concernenti l’attività museale e la gestione del patrimonio culturale in collegamento con il mondo della scuola e dell’Università.
La Fondazione Incentiva la partecipazione attiva dei cittadini alla vita culturale della Comunità.
La Fondazione, nei limiti previsti dalla legge, può esercitare attività diverse rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente articolo, purché secondarie e strumentali alle stesse e purché vengano deliberate di volta in volta dal Consiglio di
Amministrazione.
La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.
 

GLI ORGANI DELLA FONDAZIONE
 
Art. 3
Organi della Fondazione sono:
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Direttore;
- l’Organo di controllo.
 
 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 
Art. 4
Il Consiglio di amministrazione è costituito da un minimo di 6 (sei) a un massimo di 9 (nove) membri e ha la composizione seguente:
A) Membri di diritto rappresentanti di Istituzioni e Associazioni:
- il Presidente dell’Ateneo di Brescia – Accademia di Scienze, Lettere ed Arti;
- il Presidente della Fondazione “Antonio Benedetto Spada” con carica di Vice Presidente della Fondazione;
- il Sindaco del Comune di Lonato del Garda (o un Assessore da lui delegato per l’intero mandato);
- il Direttore della Fondazione “Brescia Musei”;
- un Socio effettivo dell’Ateneo di Brescia – Accademia di Scienze, Lettere ed Arti nominato dal Consiglio di Presidenza dell’Ateneo;
- il Presidente dell’Associazione Amici della Fondazione Ugo Da Como.
B) Gli eventuali ulteriori 3 (tre) componenti del Consiglio possono essere scelti tra i Sostenitori o i loro rappresentanti.
Sono Sostenitori i soggetti che si sono impegnati storicamente e si impegnano a sostenere la Fondazione.
Il Consiglio di amministrazione della Fondazione, almeno tre mesi prima della propria scadenza, può nominare o confermare fino a 3 (tre) Sostenitori o loro rappresentanti in qualità di Consiglieri del nuovo Consiglio di amministrazione.
Tutti i Consiglieri di amministrazione hanno uguali diritti e doveri, durano in carica quattro esercizi e possono essere rinnovati anche per più volte consecutive in sede di approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio; la loro carica è a titolo gratuito e di servizio sociale.
I Consiglieri di cui al punto A) del presente articolo, durano in carica sino a quando mantengono il loro incarico istituzionale; al cessare dello stesso automaticamente decade la loro carica di Consiglieri della Fondazione.
Qualora venissero a mancare per qualsiasi ragione uno o più Consiglieri, il Presidente provvederà senza indugio a convocare il Consiglio di amministrazione per provvedere alla cooptazione con persona che abbia gli stessi requisiti dell’uscente.
Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all’anno e ogniqualvolta il Presidente lo reputi opportuno o ne facciano istanza almeno 3 (tre) componenti del Consiglio.
La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con avviso, spedito per posta o con messaggio di posta elettronica agli specifici recapiti che siano stati espressamente comunicati alla Fondazione, almeno sette giorni prima dell’adunanza o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima rispetto al giorno fissato per l’adunanza.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
È ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tale condizione, la riunione del Consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.
Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza o la partecipazione della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti o partecipanti alla riunione, salvo quanto previsto in caso di modifiche statutarie.

Art. 5
Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:
- nomina il Presidente della Fondazione;
- approva le linee strategiche e di indirizzo della Fondazione;
- delibera gli interventi di natura straordinaria relativi agli immobili e al patrimonio artistico, librario e archivistico di proprietà della Fondazione;
- delibera circa l’accettazione di donazioni, lasciti e legati a favore della Fondazione;
- nomina o sostituisce il Direttore della Fondazione su proposta del Presidente;
- approva il Bilancio dell’esercizio precedente redatto dal Direttore e sottoposto all’esame dell’Organo di controllo;
- provvede a sostituire per cooptazione il o i Consiglieri per qualsiasi causa cessati dalla loro carica;
- nomina o conferma fino a 3 (tre) Sostenitori o loro rappresentanti in qualità di Consiglieri secondo quanto previsto al precedente art. 4;
- designa i componenti dell’Organo di controllo;
- approva le modifiche statutarie;
- delibera in merito alla stipula o alla formalizzazione di rapporti istituzionali con Enti terzi.
 
 
IL PRESIDENTE
 
Art. 6
Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i propri componenti, nella prima riunione successiva alla nomina, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto, dura in carica quattro esercizi e può essere rieletto.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione e svolge funzioni di coordinamento e di impulso dell’attività del Consiglio di amministrazione.
Il Presidente, con la collaborazione del Direttore, rappresenta l’Ente nelle pubbliche relazioni.
 
 
IL VICE PRESIDENTE
 
Art. 7
In caso di assenza o impedimento del Presidente, con gli stessi poteri e relative limitazioni, ne fa le veci il Vice Presidente.
La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.
 
 
IL DIRETTORE

Art. 8
Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione su proposta del Presidente per la durata di quattro esercizi e il mandato gli può essere rinnovato.
Il Direttore elabora il piano culturale annuale, effettua, nei limiti della delega, le scelte di gestione, cura l’organizzazione e il funzionamento della Fondazione, ordinae dirige il personale.
Il Direttore, in coordinamento con il Presidente, rappresenta l’Ente nelle pubbliche relazioni.
Al Direttore, tramite apposita procura, possono essere delegate attività di gestione dell'Ente.
Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione con facoltà di proposta, ma senza diritto di voto.
 
 
L’ORGANO DI CONTROLLO

Art. 9
L’organo di controllo, in forma monocratica o composto da tre membri, è designato dal Consiglio di amministrazione fra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397 del codice civile.
Quando ricorrono le condizioni richieste dalla legge, l’Organo di controllo esercita anche l’attività di revisione legale dei conti.
L’Organo di controllo dura in carica 4 esercizi e fino alla approvazione del Bilancio del quarto esercizio ed è rieleggibile.
 
 
IL PATRIMONIO
 
Art. 10
Il patrimonio della Fondazione è costituito da quanto lasciato dal proprio Fondatore: l’insieme degli edifici che appartengono al complesso monumentale sito nel Comune di Lonato del Garda (Brescia), comprendente la Rocca visconteo-veneta con relativo parco e adiacenze, la Casa del Podestà con relativo contenuto, giardini e adiacenze, la Biblioteca, i locali della cosiddetta “Foresteria”, la Biblioteca popolare “Giuseppe Da Como”, le case del quartiere denominato “Cittadella”, i fondi agricoli; nonché quanto comunque pervenuto o che perverrà dai successivi acquisti e/o lasciti a titolo oneroso o gratuito o successorio. Nell’edificio denominato “Casa del Podestà” ha sede il “Museo Casa del Podestà” che, unitamente alla Biblioteca, costituisce la Casa museo del Senatore Ugo Da Como.
Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie e al fine dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche e di utilità sociale della Fondazione.
La gestione del patrimonio della Fondazione è finalizzata alla salvaguardia e allo sviluppo del medesimo in un orizzonte temporale di medio - lungo periodo e deve attenersi a principi di prudenza nella valutazione dei rischi e nel perseguimento dei
rendimenti.
Gli eventuali avanzi di gestione, i fondi e le riserve comunque denominate, sono impiegati esclusivamente per finalità istituzionali e non possono essere distribuiti ai componenti del Consiglio, agli altri componenti degli organi statutari, ai dipendenti e collaboratori.
La Fondazione ritrae i mezzi per l’esercizio delle proprie attività istituzionali:
- dai proventi di pubbliche manifestazioni di carattere artistico, culturale e anche ludico e di intrattenimento comunque promosse o autorizzate dal Consiglio di amministrazione della Fondazione, ovvero derivanti da concessioni di diritti o convenzioni commerciali;
- dai proventi di biglietti e concessioni d’ingresso alla Rocca visconteo-veneta e al Museo Casa del Podestà;
- dagli affitti degli immobili;
- dagli interessi e dai profitti derivanti da attività finanziarie;
- dai contributi pubblici, dai contributi privati di persone ed Enti, dalle donazioni, dai lasciti e dai legati;
- da ogni altra rendita o entrata non destinata a incremento patrimoniale.
L’accettazione delle donazioni, dei lasciti e dei legati a favore della Fondazione deve essere deliberata dal Consiglio di amministrazione.
 
Art. 11
L’esercizio si apre l’1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile di ogni anno, ovvero entro il 30 giugno di ogni anno quando particolari esigenze lo richiedano, deve essere approvato il Bilancio chiuso il 31 dicembre dell’anno precedente.
 
 
LE MODIFICHE STATUTARIE

Art. 12
Il Consiglio di amministrazione delibera validamente sulle modifiche statutarie con la presenza o la partecipazione e il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei propri membri.
 
Art. 13
In caso di cessazione della Fondazione per qualunque causa, il Consiglio di amministrazione delibererà, a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri, lo scioglimento della stessa e il suo intero patrimonio sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs.117/2017 in linea con gli scopi statutari, ad altro Ente del Terzo settore che abbia sede nel territorio bresciano e che abbia per scopo la promozione, la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico costituenti il suo patrimonio culturale.
 
 
Concesio, 20 settembre 2023.